Luigi IANNICELLI | Progetti
Luigi IANNICELLI Progetti
L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE DEL PROCESSO CIVILE: L'ORDINANZA DI SEQUESTRO TRANSFRONTALIERO DEI CONTI BANCARI.
Il progetto si propone di indagare i tratti salienti dell’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, introdotta dal Regolamento n. 655/2014, in G.U. Unione europea 27.6.2014, applicabile dal 18.1.2017 (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca).In primo luogo a norma dell’art. 11 essa si caratterizza per l’assenza di contraddittorio. Il sequestro può essere ottenuto soltanto inaudita altera parte, con una forte accentuazione a favore dell’interesse del creditore, che poi impone la immediata notifica del provvedimento e dei documenti necessari (con la relativa traduzione) (art. 28) ai fini della proposizione di eventuale reclamo si avverso la concessione che avverso l’esecuzione (artt. 33 e 34)Ulteriore attento esame di compatibilità con la disciplina interna merita il rilievo che il sequestro di cui si discute è ammesso anche cum titulo ai sensi dell’art. 5, mentre sono note le perplessità della dottrina italiana circa l’ammissibilità di un sequestro conservativo, di tipo meramente assicurativo, a favore di chi già sia in possesso di un titolo esecutivo e quindi in grado di avviare attività espropriativa.Ma l’aspetto di certo più impegnativo da indagare riguarda collegamento fra il nuovo strumento cautelare ed il tema della trasparenza dei patrimoni. Secondo l’art. 14 della proposta, il ricorrente può chiedere che l’autorità competente dello Stato membro in cui prevede vi sia possibilità di esecuzione ottenga le informazioni necessarie per procedere al sequestro di somme detenute su conti bancari dal debitore. Il diritto nazionale di ogni paese può forgiare anche diverse opzioni di collaborazione, che variano fra la possibilità di obbligare tutte le banche del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro e l’accesso dell’autorità competente alle informazioni necessarie, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove. L’autorità competente si avvale di tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato membro dell’esecuzione per ottenere le informazioni necessarie.L’attività di informazione non è senza limiti, in quanto deve risultare proporzionata allo scopo di identificare il conto o i conti bancari del convenuto e deve puntare ad ottenere l’indirizzo del convenuto, quello della banca o delle banche presso cui sono depositati i conti del convenuto e il numero del conto o dei conti bancari del convenuto.Naturalmente, la misura cautelare europea è sottratta all’exequatur (così l’art. 22 della proposta): sia perché un procedimento di riconoscimento vanificherebbe gli effetti della cautela, sia perché la nuova proposta intende costituire un passo avanti, e non un arretramento, sulla linea fissata dal programma di Stoccolma.Ciò giustifica anche la particolare attenzione nella disciplina della fase di esecuzione data dagli artt. 24 ss. In questo contesto è palese l’impegno a forgiare uno strumento rapido ed efficace. Atteso però che il diritto processuale, anche nell’àmbito dell’esecuzione forzata, deve rispettare un delicato equilibrio fra le posizioni delle parti, se la nuova disciplina spinge l’acceleratore nel senso di una forte tutela del creditore ciò impone prima al legislatore e poi all’interprete di curare attentamente le garanzie di difesa. Tanto più che potrebbe anche trattarsi di un preteso creditore, sia quando esso agisca per il sequestro prima di iniziare la causa di merito, che quando sia fornito di una pronuncia esecutiva ma non passata in giudicato, che quindi potrebbe ancora essere rovesciata in sede di impugnazione .Approfondita indagine merita quindi il testo normativo quando disciplina, invero diffusamente, i profili di concessione di garanzia da parte del creditore e di sua responsabilità per l’uso illegittimo della tutela (artt. 12 e 13).
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | IANNICELLI Luigi | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.038,60 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Proroga | 6 novembre 2017 | |
Gruppo di Ricerca | IANNICELLI Luigi (Coordinatore Progetto) DE SANTIS Francesco (Ricercatore) MANCUSO Carlo (Ricercatore) |