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Fabrizio FEZZA Projects

PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI ALLA FONDAZIONE UNIVERSITA' E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE INVENZIONI DEI DIPENDENTI

La ricerca sarà rivolta, in primo luogo, all’elaborazione di regole statutarie di organizzazione, che attribuiscano la politica culturale dell’ente ad un organo tecnico e limitino la partecipazione dei finanziatori esterni ai soli organi di amministrazione e controllo della fondazione. Si ipotizza la definizione di un autonomo sistema di governance, nel quale la programmazione delle attività culturali potrebbe essere riservata all’organo di indirizzo, il quale, se ancora composto, almeno in maggioranza, da membri eletti dal corpo docente, non sarebbe condizionabile dall’organo di gestione, diversamente da quanto avviene nelle fondazioni liriche. Nel novero delle scelte riservate all’autonomia statutaria, si ritiene opportuno privilegiare quelle opzioni che garantiscano l’attribuzione della funzione di indirizzo politico-culturale ad organi tecnici, cui non partecipino rappresentanti dei finanziatori esterni; mentre a questi ultimi dovrebbe essere assicurata la presenza nell’organo di gestione. Tra le soluzioni possibili, è da prendere in considerazione quella della previsione di un organo di indirizzo collegiale a composizione elettiva - costituito, ad esempio, da rappresentanti dei direttori delle strutture didattiche e di ricerca e da quelli degli studenti - eventualmente affiancato da un organo consultivo, tipo comitato scientifico, aperto anche ai rappresentanti dei finanziatori esterni. Risolto il problema della compartecipazione del privato alle scelte culturali della fondazione in chiave costituzionale, si affronterà il diverso problema di come si possa indirizzare il singolo ricercatore e/o la struttura scientifica ad attività di ricerca predeterminate. In relazione a tale profilo, il problema della legittimità costituzionale di interventi compressivi della libertà individuale da parte degli organi dell’ente si presenta negli stessi termini in cui si pone per le università statali. Anche con riferimento a tale problema si ritiene che possano soccorrere regole statutarie, non coartative della libertà di ricerca del singolo ricercatore, ma idonee ad individuare strumenti di incentivazione della ricerca su temi definiti, prevedendo, ad esempio, la destinazione di una parte dei fondi disponibili allo scopo. Ultimo problema che si intende affrontare è quello della selezione degli strumenti mediante i quali il privato partecipante possa garantirsi il trasferimento dei risultati della ricerca. La sua soluzione passa per l’individuazione della disciplina applicabile in punto di titolarità dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili, quella ordinaria in tema di invenzioni dei dipendenti, di cui all’art. 64 del Codice della proprietà industriale, ovvero quella speciale, dettata dall’art. 65 in tema di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Opportuno appare, in relazione a tale profilo, distinguere le attività di ricerca che si esplicano nel quadro del rapporto di lavoro che lega il ricercatore all’ente - che costituiscono esercizio della libertà costituzionale di ricerca - da eventuali attività di ricerca commissionate (anche su input dei finanziatori esterni) e compensate separatamente dalla retribuzione, per le quali potrebbe essere prospettabile una regolamentazione differenziata in punto di disciplina delle invenzioni.

DepartmentDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.500,00 euro
Project duration11 December 2013 - 11 December 2015
Research TeamD'ADDINO Paola (Project Coordinator)
FEZZA Fabrizio (Researcher)
MALOMO Anna (Researcher)