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Antonino SESSA Projects

LA RIFORMA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DELL'INFERMO E DEL SEMINFERMO DI MENTE (LEGGE N.81/2014)

La legge n.81/2014 ha modificato gli assetti fondamentali della disciplina delle misure di sicurezza. In particolare, le disposizioni di cui all’ultima parte del co.4 dell’art.3-ter del d.l. n.211/2011 come modificato dalla legge n.81/2014 hanno precluso l’apploicazione del criterio delle «condizioni di vita individuale, familiare e sociale» di cui all’art.133 co.2 n.4 c.p. quale «indicatore esterno» per la valutazione della pericolosità sociale dell’infermo di mente autore di un fatto di reato. La disposizione contraddice palesemente le indicazioni della psichiatria forense. Tuttavia, una considerazione delle «riflessioni della scienza giuridica e psichiatrica» limitata all’impegno profuso «da tempo» ad evidenziare «la necessità di garantire una base ampia al giudizio di pericolosità sociale» sarebbe soltanto parziale. Infatti, ben prima di concrete indicazioni operative da fornire ai professionisti di settore per adeguarne il lavoro alle posizioni scientifiche più avanzate emerse dalle ceneri del modello organicista, nel dibattito scientifico della psichiatria generale e forense si è affermata - e sembra ben più consolidata - l’acquisizione di quanto sia «indispensabile lavorare per il superamento dell’equivoco, riduttivo e non scientifico concetto di “socialmente pericoloso”» e di come la pericolosità sociale sia solo una «malattia infantile della criminologia». Sotto il profilo tecnico-giuridico, l’esclusione della rilevanza delle «condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale» rappresenta una soluzione doverosa per realizzare i requisiti minimi indispensabili ed utili a ricondurre la disciplina della pericolosità sociale ad essenziali parametri di legittimità costituzionale che, soprattutto in riferimento alla condizione dell’infermo o del seminfermo di mente, appaiono palesemente violati. Si tratta, infatti, di persone non autosufficienti e bisognose di cure o, comunque, di un percorso di riabilitazione sociale, per le quali la condizione di svantaggio sociale diventa il pretesto per una rimodulazione del tutto particolare del confine tra libertà e sanzione detentiva. Infatti, nel paradossale riferimento ad esigenze di tutela del diritto alla salute di cui all’art.32 Cost., la sanzione detentiva risulta prolungata in termini palesemente discriminatori. Ma, soprattutto, sono palesi le violazioni di fondamentali principi costituzionali che realizza la disciplina legislativa di riferimento. In particolare, violano palesemente il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art.27 co.1 Cost. le disposizioni che, considerando criteri di pericolosità sociale anche le «condizioni di vita individuale, familiare e sociale», hanno realizzato le condizioni giuridiche perché fossero confermati i giudizi di pericolosità sociale di internati trascurati o, comunque, non presi in carico dal servizio sanitario nazionale, pur a fronte di quadri clinici adeguati a percorsi terapeutici e riabilitativi extramurari. È evidente, infatti, che, in casi simili, la privazione della libertà personale dell'internato non sarebbe in alcun modo riconducibile alla sua persona o alla sua condotta, ma esclusivamente alla impossibilità di essere preso in carico dalla famiglia o dal servizio sanitario nazionale, ovvero ad elementi a lui del tutto estranei. Peraltro, nella prospettiva della dommatica del reato, la disposizione di cui all’art.27 co.1 Cost. è stata assunta come riferimento fondamentale per l’affermazione, nel sistema penale di uno stato laico e pluralista, di «una deeticizzata categoria della responsabilità personale» che comprenderebbe «sia il fatto dell’imputabile che quello del non imputabile». Risulta evidente, quindi, la necessità di rivedere il concetto stesso di imputabilità ipotizzandone anche il superamento con la ridefinizione del trattamento sanzionatorio degli autori di reati in condizioni di maturità ed equilibrio psicofisico fisiologicamente o patologicamente particolari.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.470,00 euro
Project duration28 July 2015 - 31 December 2017
Research TeamSCHIAFFO Francesco (Project Coordinator)
FIERRO LAURA (Researcher)
IOVINO Felice Pier Carlo (Researcher)
LO MONTE Elio (Researcher)
SESSA Antonino (Researcher)