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SITUAZIONI ESISTENZIALI E CAPACITÀ DEL NASCITURO
Lo studio si propone innanzitutto di affrontare le complesse problematiche legate alla capacità giuridica ed, in particolare, alla lettura dell’art. 1, co. 2, c.c. ovvero di una disposizione per troppo tempo considerata il principale, se non l’unico, criterio direttivo nell’orientare l’interpretazione delle ulteriori disposizioni che si occupano del concepito a livello di fonti ordinarie. Al contrario, si intende approfondire la distinzione del concetto di capacità giuridica a quelli di soggettività e di personalità. A differenza di quest’ultima, che costituisce un valore direttivo e fondamentale del sistema giuridico nonché un interesse, un bene costituzionalmente rilevante in grado d attuarsi esclusivamente in orma dinamica, la soggettività va annoverata nell’ambito dei dritti inviolabili sanciti dalla Carta costituzionale che espressamente riconosce e tutela la qualità di essere umano come persona. L’appartenenza al genere umano costituisce dunque requisito necessario e sufficiente ai fini del conferimento della soggettività senza distinzioni di sorta (artt. 2 e 3 Cost.). E che il concepito debba scriversi tra gli appartenenti al genere umano non sembra ragionevolmente contestabile: in quanto tale partecipa a pieno diritto alla tutela dei diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione all’«uomo» inteso come appartenente al genere umano. Si intende poi passare all’analisi della normativa sovranazionale, in particolare della Commissione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentai dell’UE (specie artt. 2 e 3), per verificare la possibilità di rinvenire punti di simmetria con la normativa costituzionale in precedenza richiamata. Più che della soggettività giuridica del nascituro, il punto nodale dell’indagine va ricercato nella necessità di approfondire il diverso modo di operare del concetto di capacità giuridica in relazione alla particolare natura delle situazioni e degli interessi in gioco. Come da tempo dimostrato dalla migliore dottrina, il binomio capacità giuridica-capacità d’agire si atteggia in modo peculiare in relazione alle situazioni patrimoniali rispetto a quelle esistenziali per le quali da tempo è stata elaborata la c.d. capacità di discernimento, di recente accolta anche dal legislatore interno e da quello sovranazionale. Analogamente è impossibile non riconoscere al nascituro la titolarità attuale di situazioni quali il diritto alla vita, il diritto all’integrità psico-fisica, alla salute e a tutti quegli aspetti inerenti alla persona umana compatibili con il suo particolare modo di essere. In quest’ottica, ci si propone, infine, di affrontare la spinosa problematica della responsabilità per i danni arrecati al nascituro che vede sia sull’an sia sul quantum dottrina e giurisprudenza radicalmente divise in due differenti correnti di pensiero.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | URCIUOLI Maria Antonietta | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 2.102,00 euro | |
Periodo | 11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015 | |
Gruppo di Ricerca | URCIUOLI Maria Antonietta (Coordinatore Progetto) DI NENNA Giovanni (Ricercatore) IMBRENDA Mariassunta (Ricercatore) LAZZARELLI Federica (Ricercatore) MALOMO Anna (Ricercatore) MOSCARIELLO Salvatrice (Ricercatore) |