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STRANIERI E GIUSTIZIA PENALE
I recenti interventi normativi in tema di diritto all’interprete e alla traduzione nel processo penale (d.lgs. n.32/2014), di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (l. n. 67/2014) e di diritto all’informazione nei procedimenti penali (d.lgs. n. 101/2014) dischiudono nuovi orizzonti sul piano del trattamento giuridico-penale dello straniero presente in Italia e coinvolto in un procedimento penale. Il d.lgs. n. 32/2014 (attuativo della dir. 2010/64/UE) punta a risolvere uno degli aspetti problematici del funzionamento della giustizia penale italiana allorché l’accertamento coinvolga cittadini stranieri, che attiene al diritto di partecipazione consapevole al processo, attraverso la piena comprensione, in una lingua nota, degli atti processuali (che, come stabilisce l’art. 109 c.p.p., sono compiuti in lingua italiana). Il problema nasce dal fatto che la garanzia processuale dell’assistenza linguistica prevista dall’art. 143 c.p.p. dipende da scelte ampiamente discrezionali dell’autorità procedente, atteso che la normativa vigente non chiarisce quale sia la soglia di conoscenza della lingua italiana al di sotto della quale si riveli necessaria l’attività di intermediazione di un tecnico del linguaggio. Peraltro, a dispetto della previsione codicistica che stabilisce per il solo cittadino italiano una presunzione juris tantum di conoscenza dell’idioma nazionale, la prevalente giur. di legittimità ha finora fatto ricadere, di fatto, anche sull’imputato straniero l’onere di provare la mancata o inadeguata conoscenza della lingua italiana. Da questo punto di vista, una significativa novità è stata introdotta con il d.lgs. n. 32/2014, dal momento che il nuovo testo dell’art. 143 c.p.p. impone all’A.G. l’accertamento della conoscenza della lingua italiana dal parte dell’imputato straniero. A parte il problema linguistico, l’effettività della difesa giudiziaria penale dell’imputato straniero assume contorni problematici anche sotto altri profili: basti pensare che, spesso, lo straniero, specie se clandestino, è giudicato in absentia, sicché il difensore (quasi sempre nominato d’ufficio) costituisce il centro d’imputazione della conoscenza dell’accusa e del processo, conoscenza che potrebbe non essere in grado di trasmettere al suo assistito, spesso difficilmente rintracciabile persino dalla P.G. Con la recente riforma in tema di procedimento nei confronti degli irreperibili, introdotta con la l. n. 67/2014, l’istituto della contumacia processuale è stato cancellato. Con un’ampia serie di disposizioni innovative, è stata infatti ridefinita, nel suo complesso, la disciplina del processo penale nei casi di mancata costituzione in giudizio dell’imputato, disciplina che non manca di porre rilevanti problemi esegetici e di compatibilità con istanze sovranazionali; come già messo in evidenza dalla dottrina, infatti, la cancellazione della figura del contumace è ricca di implicazioni complesse, non tutte di facile coordinamento. Soprattutto, è apparso subito chiaro come la nuova disciplina in materia di procedimento in absentia rischi di riaprire un contenzioso davanti alla Cedu, per il ritorno ad un regime in cui i rimedi restitutori a disposizione dell’imputato erroneamente considerato assente, sono assoggettati al previo soddisfacimento di un onere probatorio gravante proprio su quest’ultimo. L’equipe di ricerca provvederà a monitorare anche la prassi giurisprudenziale sull’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova” (art. 464-bis ss. c.p.p.), una sorta di probation per imputati maggiorenni, mutuata dal sistema penale minorile, che è già fonte di gravi incertezze applicative, attesa la mancanza nel testo della l. n. 67/2014 di una disciplina transitoria.L’ultimo provvedimento legislativo su cui l’equipe di ricerca concentrerà la sua attenzione è il d.lgs. n. 101/2014, attuativo della dir. 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nel procedimento penale.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | DARAIO Girolamo | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 838,60 euro | |
Periodo | 7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016 | |
Proroga | 6 novembre 2017 | |
Gruppo di Ricerca | DARAIO Girolamo (Coordinatore Progetto) CIMADOMO Donatello (Ricercatore) NORMANDO Rosalba (Ricercatore) SAMMARCO Angelo Alessandro (Ricercatore) |