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TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA E TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

La sentenza della Corte di Giustizia C-458/12 del 6.03.14 si è pronunciata sulla conformità alla Direttiva n. 2001/23/CE di quella parte dell’art. 2112 del c.c., il quinto comma, che ammette il trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. La questione ha una notevole rilevanza pratica, soprattutto per quel che concerne la tutela dei lavoratori ceduti, perché il regime previsto per il trasferimento d’azienda o di un ramo di essa consente, in deroga alle regole generali, la prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti all’azienda o al ramo di essa, senza il loro consenso. Nell’ipotesi di cessione non genuina non può legittimamente parlarsi di trasferimento d’azienda di talché nei confronti dei lavoratori interessati troverà applicazione l’art. 1406 c.c. e in tal caso la cessione del contratto di lavoro esige il consenso del lavoratore. Ciò si verifica quando lo strumento della cessione viene utilizzato dal cedente per conseguire finalità illecite e dunque, a prescindere del nomen juris conferito al contratto sottoscritto con il cessionario, l’operazione economica prefigura una frode alla legge ex art. 1344 c.c. poiché si utilizza lo strumento contrattuale con finalità elusive della disciplina vigente in materia di licenziamento, cassa integrazione e mobilità, al precipuo fine di estromettere i lavoratori indesiderati. Nell’ambito, quindi, del fenomeno della circolazione aziendale è sempre più evidente la necessità di garantire i lavoratori ceduti assicurando loro la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento e la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore. Sul punto appare opportuno richiamare l’art. 3, paragrafo 1, primo comma, Dir.2001/23 CE che prevede che in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione “i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, compreso il diritto di vedersi “rappresentati” in azienda. Ne consegue che per "ramo d’azienda", come tale suscettibile di autonomo e genuino trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi, come chiarito anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione,sez.lav., n. 9641 del 6.05.2014,“ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità“, il che fa presupporre ”una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento,essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito”. È quindi indubitabile che perché possa prodursi l’effetto di trasferire validamente ed efficacemente la titolarità dei rapporti di lavoro da un soggetto ad un altro, occorre, nel caso di cessione di ramo di azienda, che alla stipulazione del contratto preesista una articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, nel senso appena indicato. La ricerca quindi muoverà in particolare nella prospettiva della tutela dei lavoratori nelle ipotesi, non infrequenti, di ricorso al contratto di cessione di ramo d'azienda con finalità illecite ovvero di simulazione del contratto stesso.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo2.138,60 euro
Periodo7 Novembre 2014 - 6 Novembre 2016
Proroga6 novembre 2017
Gruppo di RicercaVACCARO Maria Jose' (Coordinatore Progetto)
CAPECE Marco (Ricercatore)
IOELE Lorenzo (Ricercatore)