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LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO
Innanzi alla frequente distinzione fra le fattispecie tipiche di estinzione, espressamente dettate dagli artt. 629 ss., e quelle altre atipiche o innominate va esaminato compiutamente un dibattito complesso ed articolato, in cui è sempre stato punto di partenza l’art. 630, 1° co., per il quale «oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice». La comparsa della nozione di «chiusura anticipata del processo esecutivo» (estranea alla originaria stesura del codice), ha rappresentato il riconoscimento che, oltre all’estinzione ex artt. 629 ss., vi sono molteplici eventi – pur estranei all’impulso del creditore procedente – che costringono il processo ad arrestarsi prima di giungere al suo naturale epilogo, per impossibilità di prosecuzione ovvero (utilizzando volutamente un termine generico) per improseguibilità. Parimenti indubbio è che il g.e. deve arrestare il processo esecutivo per motivi “di rito” in una multiforme serie di situazioni, poiché esso non ha le caratteristiche inderogabilmente previste dalla legge per il suo svolgimento. Non di rado si è fatto ricorso ad altri istituti (rigetto della domanda di vendita o sua nullità), e, nel contempo, per alcuni vizi residuano le tradizionali peculiarità collegate al processo di cognizione (difetto di giurisdizione, incompetenza, etc.), il tutto con possibili differenziazioni di disciplina applicabile. Ciò premesso e nonostante l’impostazione diversa di autorevoli opinioni dottrinali il problema interpretativo della conclusione anomala dell’esecuzione continua a sussistere anche dopo la riforma del 2009, che ha introdotto la rilevabilità di ufficio dell’estinzione. Anzitutto, in alcune fattispecie di c.d. estinzione atipica l’impedimento precede l’instaurazione del processo, né è possibile salvare alcunché dell’attività svolta (salvo l’effetto interruttivo della prescrizione: si pensi all’inesistenza ab origine del bene pignorato derivante da errore nel pignoramento immobiliare, ovvero all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo del terzo). Di poi, in altri casi di “chiusura anticipata” se è nuovamente richiesta la tutela esecutiva non è ipotizzabile la reiterazione dello stesso fatto “impeditivo”, sia per motivi oggettivi (ad es. constatato perimento del bene mobile pignorato), sia per eventi che escludono una “legittima” prosecuzione del processo (ad es. caducazione definitiva del titolo esecutivo di natura provvisoria; accoglimento di una opposizione di merito all’esecuzione, con sentenza passata in giudicato; consegna del titolo esecutivo costituito da titolo di credito a seguito dell’adempimento). In queste ultime fattispecie il mutamento della posizione delle parti rispetto alla domanda esecutiva, anche quando in astratto è riproponibile, necessiterebbe, comunque della preliminare eliminazione della situazione giuridica “impediente” (ad es. caducazione non definitiva del titolo esecutivo, con sentenza poi riformata o cassata, nonché v. le ipotesi di improseguibilità dell’esecuzione per fallimento del debitore ex art. 51 l. fall. ovvero in applicazione della disciplina sul dissesto degli enti locali). Ed ancora, anche le difficoltà di liquidazione ovvero la “improficuità” dipendono da una molteplicità di fattori esterni allo specifico iter processuale. Si impone quindi una ricerca casistica tesa ad individuare un possibile inquadramento sistematico che individui una pluralità di categorie di fenomeni: a) le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo spesso erroneamente qualificate di c.d. estinzione atipica; b)ipotesi di chiusura per motivi che attengono al merito della pretesa esecutiva; c) fattispecie in cui, l’arresto anticipato del processo esecutivo necessita di espressa previsione di legge ivi che attengono al merito della pretesa esecutiva.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | IANNICELLI Luigi | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.865,00 euro | |
Periodo | 29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Gruppo di Ricerca | IANNICELLI Luigi (Coordinatore Progetto) CONFORTI Stefano (Ricercatore) DE SANTIS Francesco (Ricercatore) GRIECO Giuliano (Ricercatore) MANCUSO Carlo (Ricercatore) Palmieri Giuseppe (Ricercatore) |