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STEPCHILD ADOPTION E INTERESSE DEL MINORE NELLE PRINCIPALI ESPERIENZE EUROPEE.

Nel nostro ordinamento l’art. 44, co. 1, lett. d) della l. n. 184/1983 da tempo si configura come una “porta aperta” sui cambiamenti che la società propone, in materia, con una continuità ed una velocità cui il Legislatore fatica a tener dietro, ma cui il giudice minorile non resta indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l'interesse superiore del minore. La lettera della norma è per lui chiara, laddove prevede come presupposto dell'adozione de qua l'impossibilità dell'affidamento preadottivo senza ulteriori specificazioni, e quindi ricomprendendovi sia l'impossibilità di fatto sia quella di diritto: una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell'interesse preminente del minore in situazioni in cui il figlio di persona convivente con l'adottante abbia con quest'ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore. Quest’ultimo profilo, consistente nel tutelare, nei limiti della lettera della norma e al fine di realizzare l'interesse del minore, rapporti di fatto instauratisi da tempo, ha da sempre trovato riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale. Infatti la Consulta (C. Cost. 198/1986) già da molti anni ha chiarito che dal “criterio dell’adeguatezza in concreto discende (…) l’esigenza, da un lato, che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore e, dall’altro, che possano trovare tutela positiva i rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari” essendo pertanto sempre necessario che il giudice valuti “il superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione [….] sia effettuata in concreto dal giudice nell’esclusivo interesse del minore”. La già citata sentenza chiariva, altresì, che, con riferimento proprio all'art. 44 l. 184/83, “l’esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante da indurre il legislatore a derogare, in alcuni casi, al requisito generale dell’esistenza o persistenza di un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari”. La Corte Costituzionale attribuisce, perciò, ai giudici il dovere di “leggere” la norma nazionale muovendo verso un’interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, affermando come “un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali” (S.317/2009).E per la Corte EDU non si può non tenere conto delle situazioni che sono da tempo cristallizzate: non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto nell’esclusivo interesse del minore. Questo principio universale è declinato in tutte le Convenzioni internazionali emanate in ordine alla piena tutela dell'infanzia. Negli ordinamenti europei la definizione della nozione dell'interesse del minore è spesso sfumata o sottintesa, in quanto la specificazione del suo contenuto è demandata di volta in volta alla valutazione dell’interprete: per il Conseil constitutionnel la conformità dell’adozione all’interesse superiore del minore dovrà essere verificata dalle amministrazioni cui compete il rilascio della relativa autorizzazione, e analogamente per il Bundesverfassungsgericht; nell’esperienza spagnola il revirement clamoroso della sentenza n. 198/2012 del Tribunal Constitucional fa gridare all’emersione di un nuovo criterio de l’interésinferior del menor.

StrutturaDipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo983,00 euro
Periodo29 Luglio 2016 - 20 Settembre 2018
Proroga20 settembre 2019
Gruppo di RicercaPARISI Annamaria Giulia (Coordinatore Progetto)
APICELLA Domenico (Ricercatore)
BARELA Valentina (Ricercatore)
PAGLIUCA Rosanna (Ricercatore)
PIGNATARO Gisella (Ricercatore)
RICCIO Giovanni Maria (Ricercatore)
SCIANCALEPORE Giovanni (Ricercatore)