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LE NUOVE FRONTIERE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: DALL¿ACCESSO AI DOCUMENTI AL F.O.I.A., DAL ¿NEED TO KNOW¿ AL ¿RIGHT TO KNOW¿
L'analisi ermeneutica che sarà svolta in riferimento al dlgs n. 33 del 2013, come novellato dal d. lgs. n. 97 del 2016, sarà tesa a descrivere le plurime fattispecie problematiche che possono prospettarsi all'operatore del settore. Ciò in conseguenza del fatto che detta disposizione, ha esteso oltremodo l'ambito di applicazione del diritto all'ostensione dei documenti amministrativi.Ebbene, rispondendo al principio generale della trasparenza dell’azione amministrativa, l’accesso ai documenti non necessita né della prova di un interesse specifico, né del collegamento con una propria posizione giuridica soggettiva.Va, tuttavia, evidenziato come l’accesso generalizzato, introdotto con la novella in esame, non sostituisce (né elimina) l’accesso civico “semplice”.Quest’ultimo, infatti, è oggi previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, e rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, come prevista dalla medesima normativa.In forza di tale strumento, nel caso di mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione che gravano sull’Ente pubblico, qualunque cittadino ha la facoltà di imporne la pubblicazione. I due diritti di accesso, pertanto, pur rivolgendosi a “chiunque” (cioè, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa), sono destinati a muoversi su binari differenti.D’altra parte, mentre l’originario accesso civico comporta l’attivazione del diritto di accesso solo strumentalmente all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione, nel nuovo sistema è la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale.In tal modo, si configura un diritto di accesso relativo ad atti, dati ed informazioni non strettamente attinenti alla sfera di interesse del richiedente, ma connessi al bene generale della garanzia della trasparenza.Specularmente, mutano gli obblighi in capo all’amministrazione destinataria: nel caso di accesso civico, la stessa è tenuta ad ottemperare all’obbligo di pubblicazione, notiziandone il richiedente; nel caso di F.O.I.A. essa è tenuta a trasmettere il dato o il documento richiesto, previo (eventuale) contraddittorio (con i controinteressati).Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, il F.O.I.A. concerne i dati detenuti dalle PP.AA. ulteriori rispetto a quelli che, ai sensi del medesimo decreto, devono essere oggetto di pubblicazione. I “dati” esprimono un concetto informativo più ampio rispetto ai “documenti amministrativi”, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico in cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l’amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.È utile evidenziare come il d. lgs. n. 33/2013 disponga che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto è inammissibile sia una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, sia una richiesta generica, che non consenta di individuare il dato, il documento o l’informazione da comunicare.La richiesta di informazioni consente di richiedere i dati detenuti dalle amministrazioni e rielaborati per fini istituzionali, contenuti in distinti documenti. Premesso il dettato normativo, al fine di offrire un supporto all’attività esegetica, sarà analizzata la casistica registrata in subiecta materia, nell'ottica di un idoneo contemperamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei diritti dei terzi controinteressati
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | ARMENANTE Francesco | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 548,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | ARMENANTE Francesco (Coordinatore Progetto) AURIEMMA BARBARA (Ricercatore) D'EMMA Gaetano (Ricercatore) DI GIOVANNI Annalisa (Ricercatore) ORREI Chiara Maria Annunziata (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) PETRELLA Giuseppe (Ricercatore) ROMANIELLO Maria Rosaria (Ricercatore) |