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STREET ART E TUTELE GIURIDICHE NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA
L'obiettivo principale della ricerca è quello di indagare il potenziale conflitto tra diritto d'autore e diritti di natura dominicale, nel caso delle opere di street art non autorizzate.Preliminarmente, deve osservarsi che le espressioni street art e graffiti art hanno una valenza del tutto descrittiva, atteso che i loro confini, anche all’interno della critica artistica, sono tutt’altro che definiti. È appena il caso di osservare che il diritto è indifferente rispetto al valore artistico dell’opera, ma che, in seno all’arte contemporanea, tale difficoltà classificatoria è ampiamente studiata, e criticata. Spesso si tende a considerare, per dirla con Gombrich, che l’arte è ciò gli esperti hanno reputato tale: e, quindi, nel terreno che ci interessa, diviene difficile determinare se alcune espressione della street art, come ad esempio i tag (le firme utilizzate dai graffitari per segnare il proprio passaggio) meritino di essere ricondotte all’interno dei fenomeni artistici e, di conseguenza, godere di una forma di protezione giuridica. Da un punto di vista tecnico, poi, deve ricordarsi che alcune opere possono essere rimosse dal loro supporto (come ad esempio i poster o taluni stencil) e, quindi, vivere di vita propria, a prescindere dalla loro “base”.Il profilo analizzato, relativo alla possibilità per il proprietario del supporto (ad esempio, il muro di un edificio) di distruggere l’opera, non è disciplinato, com’è noto, dal diritto italiano.Al riguardo, la soluzione forse più semplice potrebbe essere quella di riprendere la scelta legislativa nordamericana, imponendo ai proprietari un obbligo di comunicare agli artisti autori, laddove reperibili, la propria volontà di incidere – attraverso la distruzione o la radicale trasformazione – sul supporto.Un’altra possibile strada potrebbe essere quella di riadattare, mutatis mutandis, le norme in materia di vincoli ai beni culturali, per mezzo di una dichiarazione di interesse culturale, investendo la Soprintendenza della possibilità di intervenire sull’opera. In questo modo, peraltro, si garantirebbe l’interesse della collettività alla preservazione dell’opera anche nel caso di non removable works, superando un limite obiettivo del VARA.Una soluzione intermedia, inoltre, potrebbe ancora essere quella di imporre effettivamente un obbligo di comunicazione nei confronti dei proprietari degli immobili, siano essi pubblici o privati. Tale comunicazione, però, non dovrebbe essere diretta agli autori delle opere – spesso irrintracciabili, anche in considerazione della diffusa prassi di non firmare le opere in modo riconoscibile – ma alla Soprintendenza che, in caso di opere rimovibili, potrebbe reindirizzare la scelta agli artisti e, in caso di opere non rimovibili, è probabilmente il soggetto deputato ad effettuare una scelta tecnica sul valore dell’opera e, dunque, sulla necessità di preservare, nell’interesse collettivo, l’opera stessa.DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCAI risultati della ricerca saranno diffusi per mezzo di pubblicazioni scientifiche (sia in Italia che all'estero) e con l'organizzazione di seminari e workshop sul tema.
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |
Responsabile | RICCIO Giovanni Maria | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.500,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | RICCIO Giovanni Maria (Coordinatore Progetto) BARELA Valentina (Ricercatore) MEOLI Bruno (Ricercatore) SICA Salvatore (Ricercatore) |