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GIUSTIFICAZIONE PROCEDURALE E GIUSTIFICAZIONE SOSTANZIALE: FONDAMENTO E LIMIITI DELLA PRECETTIVITÀ PENALE
La ricerca si propone di analizzare il campo di applicazione delle cause di giustificazione. Alle cause di giustificazione in senso stretto sembra associarsi, ormai da tempo ed anche in via sovranazionale, una ulteriore figura di causa di giustificazione in senso ampio. Al modello ermeneutico-giudiziario si affianca, pertanto, un modello legislativo-procedurale in cui la risoluzione del conflitto tra beni si affida non solo al bilanciamento tra gli stessi, ma anche ad una articolazione procedurale destinata ad affermare le condizioni per l'esercizio di decisioni responsabili da parte dei soggetti investiti a tanto. Settori esistenziali ad alto rischio etico di illiceità penale si affiancano a settori fiduciariamente qualificati ad alto rischio solidaristico di illiceità penale in cui solo la proceduralizzazione delle condizioni di liceità per l'esercizio di un diritto fondamentale ovvero di un errore privilegiato statale possono contribuire alla protezione di ulteriori valori tesi ad affermare il pluralismo etico ovvero il solidarismo di stretta derivazione normativo-superiore. In tale contesto sistematico, allora, il concetto di lecito non risponde più ad un concetto di specie, ma ad un concetto di genere al cui interno distinguere atti sostanzialmente leciti da atti proceduralmente leciti, anche dal punto di vista delle loro possibili conseguenze. Infatti, dal punto di vista della commisurazione altro è l'indennizzo autonomo che segue da una atto lesivo, ma conforme al diritto rispetto ad una atto conforme al diritto e non lesivo di beni per una classificazione che, rispettivamente, riflette, nel primo caso, quanto disciplinato dall'art. 314 c.p.p., diversamente, nel secondo caso, da quanto disciplinato dall'art. 54 c.p. con riferimento all'art. 2045 c.c. Inutile dire, inoltre, quanto tutto questo si ripercuote anche sul terreno processuale della prova, dal momento che agli standard di allegazione del lecito, con il loro tentativo di mitigare una discutibile inversione probatoria secondo il vecchio codice di rito, si assiste nella giustificazione procedurale, rispetto alla sostanziale, ad una riduzione dello stesso standard in quanto, in considerazione di una legittimazione ex ante del fatto penalmente rilevante, diventa necessaria la partecipazione alla prova di essa anche della pubblica accusa. E tutto questo rappresenta, evidentemente, una concretizzazione attraverso la giustificazione procedurale di quei limiti della precettività penale che, secondo i principi fondamentali, si impongono alla stregua dell'ordinamento generale.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | SESSA Antonino | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.424,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | SESSA Antonino (Coordinatore Progetto) DALIA Gaspare (Ricercatore) ENNA ROMINA (Ricercatore) IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore) PACIA Carmelina Maria (Ricercatore) SCHIAFFO Francesco (Ricercatore) VOLPE Vincenzo (Ricercatore) |