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LA "COMPETENZA" DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA D¿IMPRESA: LE QUESTIONI.
Illustrato il panorama normativo esistente, lo studio dovrà necessariamente tener conto di alcune proposte normative di riforma delle sezioni specializzate in materia di impresa, contenute nel Disegno di Legge n. 2284 - “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (Camera dei deputati n. 2953); proposte attualmente all'esame del Senato, con l'obiettivo di prevedere, tra l’altro, anche l’ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero sul territorio nazionale e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato.Alla luce di ciò, il progetto di ricerca si propone di approfondire alcune delle tematiche processuali più dibattute in tema di competenza del tribunale delle imprese ed, in particolare, quella relativa alla distribuzione delle controversie tra le sezioni specializzate ed il giudice ordinario, sempre di grande attualità a causa dei numerosi silenzi legislativi e di un mancato consolidamento di un orientamento uniforme di giurisprudenza. Ed invero, in assenza di una specifica indicazione legislativa, è ancora oggetto di dibattito se l’assegnazione di una causa alla sezione specializzata in materia d’impresa debba essere considerata una mera ripartizione degli affari nell'ambito del singolo ufficio giudiziario o se, invece, sia riconducibile ad un problema di competenza in senso tecnico, alla stregua di quella che può sorgere nei rapporti con altri uffici giudiziari. Gli effetti della scelta ermeneutica sono concretamente rilevanti, atteso che configurare i rapporti tra le diverse sezioni in termini di competenza determina la rivelabilità della questione nelle forme e nei modi dell’art. 38 c.p.c., con il rischio, tra l’altro, che la tardività dell’eccezione, unitamente al mancato rilievo d’ufficio, vada a consolidare una competenza eventualmente errata. Diversamente, valutare la questione come una mera articolazione interna degli uffici giudiziari rende l'errata designazione della sezione questione risolvibile attraverso la riassegnazione della causa da parte del capo dell’ufficio giudiziario, con chiara contrazione dei poteri processuali delle parti, limitati ad un mero sollecito al giudice o al capo dell’ufficio affinché siano rispettate le previsioni tabellari, senza possibilità di sollevare l’eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. ed, eventualmente, impugnare la relativa decisione sulla ripartizione con il regolamento di competenza.Il progetto si propone di esaminare in maniera approfondita la questione, tenendo sempre in considerazione che chiunque si trovi a dover risolvere, per via giudiziale, una controversia in determinate materie, come quelle riservate al tribunale delle imprese, che richiedono totale padronanza delle nozioni tecniche ed una approfondita conoscenza delle dinamiche societarie, ha l’interesse primario a che sia giudicato da magistrati altamente specializzati. Il legislatore, con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, ha voluto riservare per determinate materie una risposta processuale non solo celere ma anche qualitativamente elevata, garantendo alle parti del processo la massima specializzazione del magistrato giudicante. Qualsiasi soluzione ermeneutica in materia di attribuzione di controversie, dovrebbe pertanto essere innanzitutto idonea a tutelare il diritto del cittadino ad ottenere una risposta “di qualità” alla domanda di giustizia invocata . Limitare la questione della ripartizione tra sezione imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario a semplice fattispecie di divisione tabellare, senza possibilità alcuna per le parti di parteciparvi in maniera attiva, significherebbe pregiudicare il diritto delle parti a veder tutelato il diritto di accesso a tale tipo di giustizia specializzata.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | MANCUSO Carlo | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 748,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | MANCUSO Carlo (Coordinatore Progetto) DE SANTIS Francesco (Ricercatore) GRIECO Giuliano (Ricercatore) IANNICELLI Luigi (Ricercatore) SICA Licia (Ricercatore) |