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GIUSTIZIA E MEDIAZIONE: UN COMPLESSO RAPPORTO
L’obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui aveva previsto il carattere obbligatorio della mediazione. La corposa decisione resa dalla Consulta aveva bocciato le disposizioni in tema di obbligatorietà della mediazione esclusivamente sulla base di un eccesso di delega da parte dell’esecutivo rispetto alle previsioni contenute nella l. n. 69/2009. In virtù del nuovo provvedimento sono state previste profonde e significative novità, che probabilmente non sono ascrivibili alla migliore tecnica normativa, ma che costituiscono veri e propri compromessi politici tesi a evitare le proteste già consumate all’esito del varo del d.lgs. n. 28/2010. Il legislatore ha deciso di giungere ad un compromesso, dando ingresso alle voci che da tempo stavano cercando di delegittimare gli strumenti di alternative dispute resolution, con innesti non del tutto apprezzabili, ma sicuramente utili all’obiettivo. Si è, così, deciso di sacrificare la materia della responsabilità da circolazione di veicoli e di natanti, che, peraltro, appariva di difficile mediazione, per l’ostinato rifiuto di partecipare alle sedute da parte delle compagnie di assicurazioni, per non dimostrarsi insensibili alle rimostranze dei Giudici di Pace. Inoltre, si è dato accesso di diritto all’esercizio della nuova professionalità agli avvocati, i cui rappresentanti lamentavano di essere stati trascurati dal d.lgs. n. 28/2010. Peraltro, si è deciso di introdurre una norma in virtù della quale il verbale di accordo, per essere omologato e divenire titolo esecutivo, deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti. Sul punto non va trascurata la circostanza che la disposizione che consente di ottenere un titolo esecutivo ricalca l’art. 6 della direttiva 2008/52/CE dedicata principalmente alle controversie transfrontaliere. Se, da una parte, si è rafforzata la mediazione delegata, dato che l’avvio del procedimento diviene condizione di procedibilità, dall’altro rimane la perplessità sulla previsione secondo cui il giudice, nell’ordinare alle parti di procedere alla mediazione, sarà tenuto ad indicare l’organismo di mediazione.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | VECCHIONE Antonio | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 752,00 euro | |
Project duration | 11 December 2013 - 11 December 2015 | |
Proroga | 30 giugno 2017 | |
Research Team | VECCHIONE Antonio (Project Coordinator) DE CRESCENZO Matteo (Researcher) FALCONE Chiara (Researcher) IVONE Vitulia (Researcher) MENICUCCI Mauro (Researcher) MIRAGLIA Caterina (Researcher) ORIOLO Anna (Researcher) PECORARO Clemente (Researcher) PRINCIPE Angelina (Researcher) TESAURO OLIVIERI PAOLO (Researcher) |