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LE DEFINIZIONI ALTERNATIVE AL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE

La diffusa insoddisfazione per un modello di processo penale che accomuna nella reazione ordinamentale e nel "modo" di impostare il processo, tipologie troppe diverse di reati con costi elevati e tempi lunghi che, se necessari per una fascia di reati di non minima entità, diventano uno spreco ove si debba sanzionare comportamenti non attinenti ad interessi primari ed essenziali, ha spinto il legislatore verso l’individuazione di istituti deflattivi, conciliativi ed estintivi atti a soddisfare gli scopi di prevenzione generale e speciale.In questa cornice si colloca la competenza in materia penale devoluta al Giudice di pace attraverso le previsioni contenute nel D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La politica criminale che muove la Relazione al D.lgs. n. 274/2000 «Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace», si esprime in tal senso: «la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite, e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti»; la giurisdizione del giudice di pace è prevalentemente costituita da reati espressivi di microconflittualità privata, che ove non «contenuti», possono non di rado sfociare in comportamenti illeciti più gravi, con un allargamento a categorie di reati contro il patrimonio di particolare tenuità o di facile riscontro probatorio. Nel D.lgs. 274/2000 si scorge, dunque, un chiaro segnale di reale flessibilità delle risposte alla criminalità di modesta gravità oggettiva, permettendo ai giudici di pace di promuovere in via privilegiata la composizione del conflitto. E così, l’oblazione, la conciliazione, l'esclusione della procedibilità da dichiarare anche a giudizio per la particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato conseguente alla riparazione del danno configurano un sistema di particolare interesse, uno spazio giuridico di definizioni alternative al procedimento, di cui resta però ancore da verificare l’ambito di effettività e la piena compatibilità con il complesso dei principi ordinamentali.Si pensi al difficile rispetto delle garanzie processuali a tutela della presunzione d’innocenza, del diritto di difesa dell’accusato, dubbi rilevanti si pongono, poi, sulla possibilità di introduzione di una sorta di privatizzazione della giustizia. Molteplici le problematiche ancora sul campo: l’ampio margine di discrezionalità, che la previsione contenuta nell’art. 34 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 attribuisce al Giudice di pace (potere- dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l’esercizio dell’azione penale, quando il fatto incriminato risulti di «particolare tenuità»), rispetto all’interesse tutelato, mal si concilia con i principi che stanno alla base degli artt. 25 e 13 Costituzione; e ancora l'art. 35, prevedendo che la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento e l’aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato provoca la dichiarazione di estinzione del reato per tutti i reati di competenza del giudice di pace e non solo per i reati perseguibili a querela, introduce quasi una sorta di catarsi risarcitoria a fronte della tradizionale sacralità del giudizio penale e della pena tradizionalmente intesa.Su questi temi prioritari la ricerca si propone di focalizzare l’attenzione, senza prescindere da un’indagine finalizzata a verificare se il procedimento dinanzi al cd. giudice “di prossimità” abbia la capacità di innestare il seme per un modello alternativo di giustizia penale anche nell’ambito del sistema ordinario.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.152,00 euro
Project duration11 December 2013 - 11 December 2015
Research TeamNORMANDO Rosalba (Project Coordinator)
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