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LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA TURISTICA

Come già premesso all'inizio della ricerca, lo scorso anno, il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, meglio noto come “Codice del turismo”, ha aperto ed introdotto nuove ed ulteriori strade allo sviluppo della procedura di mediazione nelle controversie in materia di turismo.Invero, all’interno del Codice è stata posta particolare attenzione alla disciplina relativa la composizione delle controversie, e ciò con una continuità con la precedente legge quadro in materia di turismo 29 marzo 2011, n. 135, la quale all’art.4, espressamente prevedeva che “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), della legge n. 580/1993, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici”.La risoluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientrava tra le particolarità della legge n. 135/2001, attualmente abrogata per espressa disposizione dell’art. 3 del d. lgs. n. 79/2011, e ciò alla luce delle notevoli potenzialità di tale strumento compositivo nel settore turistico.Dal punto di vista sistematico, la mediazione di cui all’art. 68 del Codice del turismo costituisce il primo rinvio normativo disposto nel nostro ordinamento alla disciplina della mediazione civile e commerciale dopo l’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il richiamo alla disciplina della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 proietta il ricorso allo strumento di composizione alternativa delle liti verso una disciplina amministrata della mediazione e ciò a fronte di una precedente diffusione dello strumento conciliativo anche al di fuori dell’ambito delle Camere di commercio.L’art. 67 del d.lgs. n. 79/2011 (come già denominato Codice del turismo) è intervenuto in modo specifico sulla composizione delle controversie nel settore turistico. Infatti il comma 1 sancisce che la procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal d. lgs. n. 28/2010 e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi turistici ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs., n. 28/2010. Si è pertanto ritenuto che tale clausola, in quanto avente un contenuto vessatorio, debba essere specificamente approvata per iscritto. Peraltro il comma 2 dell’art. 67 precisa che il turista ha sempre la facoltà di ricorrere a procedure di mediazione volontaria o paritetica ovvero alla procedura di conciliazione dinanzi alle commissioni arbitrali o conciliative istituite presso le Camere di commercio e, in tal caso, hanno la facoltà di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori. In tal caso la procedura da seguire è quella prevista dal d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).Si ritiene, dunque, anche da una lettura approfondita della normativa vigente che il Codice del Turismo, nella prospettiva di favorire ed incrementare le ADR (Alternative dispute resolution), non precluda le negoziazioni volontarie e paritetiche, né le procedure di reclamo che possano essere previste nelle carte dei servizi.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.388,60 euro
Project duration7 November 2014 - 6 November 2016
Research TeamAPICELLA Domenico (Project Coordinator)
MUSIO Antonio (Researcher)
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