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DALLA DERESPONSABILIZZAZIONE ALLE RESPONSABILITA' SPECIALI: I FORNITORI DI SERVIZI INFORMATICI

Preliminare è l’analisi casistica volta a selezionare condizioni e limiti di rilevanza del diritto all'oblio. Si pensi alle centrali rischi che forniscono a istituti bancari e società finanziarie i dati utili alla valutazione di solvibilità dei soggetti debitori, condizionando il riconoscimento del credito; all’inserimento del proprio nominativo in registri attestanti dati sensibili non più attuali, al pentimento nella pubblicazione o condivisione di dati e immagini tramite social network. Ambiti tutti in cui, a dispetto del diritto alla privacy che presuppone una pregressa notorietà del soggetto che invoca la tutela o la partecipazione a eventi di rilevanza pubblica, la diffusione delle nuove tecnologie espone chiunque ad un frequente pericolo di lesioni. La rete è infatti un illimitato collettore e diffusore di conoscenza: le informazioni vengono raccolte, archiviate e messe a disposizione degli utenti. In assenza di una regolamentazione che ne disciplini l'utilizzo o la durata della conservazione dei dati, questi diventano eterni: la loro cancellazione da un sito non esclude la possibilità di rintracciarli nuovamente. Peraltro l'interconnessione delle reti telematiche consente il superamento dei confini territoriali e dunque la possibilità di aggirare le norme più restrittive eventualmente previste da singoli ordinamenti. L’analisi delle soluzioni giurisprudenziali, a partire dai recentissimi interventi della Corte di giustizia europea contro Google, mira allora a definire il ruolo esclusivo o concorrente del fattore temporale nella valorizzazione del diritto all’oblio nonché l’interesse protetto, da rapportare al perdurare della conoscibilità del dato a prescindere dall’effettiva divulgazione dello stesso. E’ infatti all’interesse protetto che va correlato il regime delle responsabilità e la configurabilità di un effetto lesivo.Conseguenziale è il problema dell’unicità o atipicità del diritto all’oblio. Occorre distinguere il diritto a non vedere pubblicate nuovamente notizie, già legittimamente pubblicate, nato dal diritto di cronaca e dall’archiviazione di taluni dati, dal diritto alla cancellazione dei dati che la rete rende accessibili sine die. In quest’ultimo caso muta la prospettiva e dunque i criteri di valutazione della legittimità dell’operazione: la nuova pubblicazione presuppone l’attualità dell’interesse sociale; la memoria digitale invece rende l’informazione permanente in rete e dunque potenzialmente accessibile sempre. Di qui il problema dell’esistenza del diritto alla cancellazione dei dati, dei suoi elementi qualificanti e discretivi rispetto al diritto all’identità personale, del carattere assoluto o relativo del diritto, della sua autonoma rilevanza a prescindere dalla lesione di un interesse, del bilanciamento con gli altri diritti a rilevanza costituzionale, del suo rapporto con la cancellazione dei dati illegittimamente trattati e con la revoca del consenso al trattamento dei dati personali. La revoca del consenso infatti da un lato non può essere retroattiva, per cui l’informazione resta memorizzata sul database; dall’altro dipende dalla disponibilità del dato personale, potendo non essere esclusiva, come in caso di comunione tra più soggetti interessati.Utile potrà risultare infine il confronto con altre esperienze, anche non soltanto europee, per verificare, posta la rilevanza giuridica del diritto, le forme di tutela adottate e la definizione dell’ambito delle responsabilità, i termini in cui è configurabile un diritto di controllo e la ipotizzabilità di nuovi modelli normativi o negoziali capaci di confrontarsi con le nuove tecnologie e di mediare tra l’insopprimibile libertà di espressione e la necessità di prevenire un utilizzo improprio della rete capace di produrre effetti negativi per il singolo. Con la consapevolezza che ci si confronta con una realtà materiale e non virtuale, per la cui qualificazione non bastano le tradizionali categorie dogmatiche.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.438,60 euro
Project duration7 November 2014 - 6 November 2016
Proroga31 gennaio 2018
Research TeamPIGNATARO Gisella (Project Coordinator)
BARELA Valentina (Researcher)
NADDEO Francesca (Researcher)
RICCIO Giovanni Maria (Researcher)
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