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PRIVACY, OBLIO E RETI TELEMATICHE

Il diritto all’oblio è recentemente venuto in rilievo in relazione alla possibilità di reperire informazioni del passato per mezzo dei motori di ricerca; tale possibilità è stata agevolata dalla messa a disposizione, da parte dei maggiori quotidiani nazionali (es. Repubblica, Corriere della Sera), dei propri archivi. Si è posto, quindi, il problema per alcuni soggetti di essere perennemente associati con informazioni del passato, che potrebbero non rispecchiare l’identità personale e l’immagine pubblica degli stessi soggetti.Per tale ragione, il Garante ha disposto che i quotidiani che pubblicano il proprio archivio storico on-line debbano adottare opportune misure per tutelare il diritto alla privacy delle persone incluse nell’archivio stesso . Tra le misure suggerite: •predisporre una versione dell’articolo che non riporti i dati personali nel caso in cui l’articolo possa essere estratto automaticamente da motori di ricerca pubblici•garantire che le notizie siano rintracciabili soltanto usando il motore di ricerca del giornale o del sito web .Della questione è stata investita anche la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 5525 del 2012, ha stabilito che sussista “un diritto di controllo a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, anche quando trattasi di notizia vera – e a fortiori se di cronaca – nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione” . Osserva al riguardo la Suprema Corte che se “una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, dalla informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché, altrimenti, la notizia, originariamente compieta e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”. Per tale ragione, gli editori devono adottare delle modalità di reperimento delle notizie peculiari, evitando l’indicizzazione per mezzo dei motori di ricerca pubblici e limitando la possibilità di ricercare le informazioni ai soli motori di ricerca interni.Successivamente, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul diritto dei singoli a chiedere la "de-indicizzazione" dei propri dati personali dai motori di ricerca in caso di diritto all'oblio. La sentenza in questione ha aperto un dibattito fortissimo sul rapporto tra free speech e tutela della privacy ed evidenziato le differenze tra l'ordinamento statunitense, dove la privacy è vista principalmente come tutela del singolo rispetto alle ingerenze del potere, e modello comunitario, dove, per mezzo della tutela dei dati personali, si affaccia prepotentemente una nozione di privacy intesa quale espressione della reputazione e della proiezione sociale del singolo nel contesto in cui vive.La ricerca sarà strutturata secondo il seguente ordine:a)Partire dal dato legislativo/giurisprudenziale e analizzare i profili della normativa in materia di tutela dei dati personali, operando un'analisi storico-comparatistica del modello francese e di quello statunitense;b)Comparare la situazione italiana con quella statunitense e dei principali ordinamenti europei, anche alla luce delle posizioni della corte di Giustizia;c)Formulare proposte che contemperino le esigenze dei singoli con quelle delle imprese della comunicazione e degli operatori di internet.

DepartmentDipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.438,60 euro
Project duration7 November 2014 - 30 November 2016
Proroga7 Luglio 2017
Research TeamRICCIO Giovanni Maria (Project Coordinator)
DALIA Cristina (Researcher)
MEOLI Bruno (Researcher)
SICA Salvatore (Researcher)
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