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INTERESSE LESO E RIPARAZIONE INTEGRALE
Partendo dalla considerazione che sinora la persona uccisa era una “vittima dimenticata”, a causa di un “vuoto della giustizia”, si vuol tentare di colmare siffatto vuoto col ritenere sanzionabile – non più soltanto penalmente – la lesione cagionata al bene "vita", dovendosi escludere che ciò sia impossibile per mancanza del soggetto che dell’utilità sostitutiva del bene perduto possa giovarsi.Cosí argomentando, si intende riflettere sulla possibilità di porre fine ad un sistema paradossale che, sotto il profilo penalistico, prevede una diversificazione delle sanzioni in caso di lesioni personali e di omicidio, mentre sotto il profilo civilistico non la considera proprio, ammettendo, a favore della vittima, il solo risarcimento danni alla salute, ma non per la perdita della vita, nonché alla contraddittorietà secondo la quale si riconosce la vita come diritto fondamentale ma poi non la si tutela in maniera rispondente in caso di lesione.Poiché la vita è il bene supremo della persona, diverso dal diritto alla salute – che trova adeguato risarcimento –, si intende dimostrare che la sua lesione non può essere privata di tutela civile (insieme a quella penale), riconoscendone cosí direttamente la riparazione, avente funzione compensativa e non certo punitiva, senza dover fare più ricorso a soluzioni indirette, la cui strumentalità traspare evidente e testimonia la necessità di ammettersi senz’altro la diretta ristorabilità del bene vita. In particolare, si vuol analizzare come vengano meno i supposti criteri temporali e la consapevolezza dell’imminente morte allorché si afferma che la perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato-vittima ne abbia (c.d. lucida agonia) o dallo stato di coscienza o meno della vittima. Quel che rileva è che la lesione alla persona e ai suoi diritti inviolabili (art. 2 cost.) deve trovare una adeguata tutela risarcitoria in caso di lesione ingiusta senza l’escamotage di risarcire il dolore per la morte e non il decesso, in sé, che priva la vittima del suo bene più prezioso.Si intende così riconoscere la risarcibilità della perdita della vita, in chiaro e netto contrasto con il consolidato orientamento intrapreso nel 1925, e con le figure elaborate dalla giurisprudenza quali il danno catastrofale, il danno biologico terminale, tenuto in considerazione dalle stesse sentenze gemelle delle Sezioni unite del 2008 sí da riuscire ad assicurare una tutela sia pure minima alle vittime di sinistri mortali. Ponendosi nell’ottica del proficuo dialogo che deve esservi tra giurisprudenza e dottrina, si vuol dimostrare la ragionevolezza del risarcimento della perdita del bene “vita” e della sua trasmissibilità agli eredi della persona-vittima.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | COMPAGNONE MARIA, MALOMO Anna | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 890,00 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Research Team | MALOMO Anna (Project Coordinator) COMPAGNONE MARIA (Responsabile finanziario) BORSI CARLOTTA (Researcher) FEDERICO Andrea (Researcher) IMBRENDA Mariassunta (Researcher) LAZZARELLI Federica (Researcher) |