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IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.
La ricerca che si intende svolgere sarà sviluppata seguendo le differenti tipologie di giustizia, note al sistema strettamente sportivo. Da tanto consegue che l’investigazione sarà orientata alla valutazione delle criticità di “sistema” e al conseguente impatto con i princìpi generali, anche di rango costituzionale, che caratterizzano i contesti processuali, di tipo statuale. Così, in luogo di una presunta originalità delle categorie adottate dal legislatore federale si pondererà sulla reale portata operativa di talune regole (sia sostanziali che procedurali) qualificanti il processo sportivo. Si consideri, in senso meramente esemplificativo, che gli Organi della giustizia sportiva, contemplati dallo Statuto della F.I.G.C., devono agire nel rispetto dei princìpi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Si tratta di clausole generali, la cui consistenza applicativa, probabilmente, va mutuata dalle norme del c.p.c., laddove il legislatore ha disciplina gli istituti dell’astensione e della ricusazione (in tal senso, artt. 51 e 52). L'attenzione sarà rivolta, in concreto, alle singole forme di giustizia in cui si concretizza la tutela federale. Infatti, in base all'oggetto o alla natura delle controversie va verificata l’affidabilità della seguente classificazione: a) la giustizia tecnica tende a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolano la disciplina praticata del giuoco del calcio. Merita opportuna ponderazione la possibilità che al termine della competizione i soggetti legittimati possano proporre reclamo agli organi federali, in ordine alla regolarità della stessa. B) la giustizia disciplinare tende ad accertare e punire violazioni delle norme federali. Essa assolve alla stessa funzione redimente tipica delle sanzioni per i casi penalmente rilevanti. Un ruolo centrale è assolto, nella fase delle indagini dalla Procura federale. Sul punto specifico, è indispensabile valutare il reale “dialogo” tra la giustizia sportiva e statuale, nella misura in cui questa è caratterizzata dal segreto istruttorio. C) La giustizia economica, organizzata per risolvere le controversie di carattere patrimoniale tra gli associati e le società sportive. Al riguardo un ruolo centrale è assolto dalla giustizia arbitrale; tuttavia, va considerata l’assimilazione del vincolo di giustizia alle regole codicistiche dell’art. 1341, co. 2, e ss. c.c. e la conseguente qualificazione del pertinente arbitrato, come rituale o libero.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | SCIANCALEPORE Giovanni | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.950,00 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Research Team | SCIANCALEPORE Giovanni (Project Coordinator) AUTORINO Elvira (Researcher) SICA Salvatore (Researcher) STANZIONE Pasquale (Researcher) ZAMBRANO Virginia (Researcher) |