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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
Il decreto introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che non solo rende più agevole il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, ma toglie anche discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile, due mensilità, e crescente in funzione dell’anzianità di servizio, due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro. La reintegra del lavoratore si avrà soltanto nei casi di: licenziamento discriminatorio; licenziamento intimato durante i periodi di tutela; licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c. e licenziamento intimato in forma orale. In questi casi, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda, il datore di lavoro verrà condannato alla reintegra del lavoratore e al riconoscimento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento alla data dell’effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché da quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro e comprensiva del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Per quanto concerne il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa la disciplina è la seguente: in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24. Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti è previsto esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6. Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | VACCARO Maria Jose' | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.950,00 euro | |
Project duration | 28 July 2015 - 28 July 2017 | |
Proroga | 27 Luglio 2018 | |
Research Team | VACCARO Maria Jose' (Project Coordinator) CAPECE Marco (Researcher) IOELE Lorenzo (Researcher) |