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IL CONTRATTO IN DANNO DI TERZI

L’ordinamento muove da una semplice premessa: esonerare il terzo dalle conseguenze del contratto che possono nuocergli e renderlo destinatario, eventualmente, di soli effetti favorevoli, quali posizioni soggettive attive o comunque di vantaggio, secondo il noto schema dell’art. 1411 c.c., in ossequio altresì al principio della prevenzione della lesione patrimoniale ingiusta. In quest’ottica, eventuali effetti sfavorevoli per il terzo sono consentiti nella misura in cui funzionali al conseguimento del vantaggio o in cui insiti nella struttura del contratto al quale il vantaggio stesso consegue.Tuttavia – insegna Jhering – non è sempre possibile isolare gli effetti dei fatti giuridici (ed a maggior ragione dei negozi) e ricondurli alla sola persona dell’interessato: una Reflexwirkung è sempre possibile, anzi quasi inevitabile rispetto alla destinazione determinata degli effetti che le parti hanno inteso ascrivere al contratto. Il problema che la ricerca intende affrontareattiene così anzitutto alla definizione dei limiti all'autonomia privata, onde impedire (o quanto meno circoscrivere) il rischio che il regolamento di interessi posto in essere dai contraenti si riveli sfavorevole o, peggio, lesivo per chi, di esso, non sia stato parte.Lo studio intende, quindi, soffermarsi sul contratto in danno di terzi e sulla sua distinzione rispetto a similari ma distinte figure come ad esempio il contratto in frode ai terzi.

DepartmentDipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.320,43 euro
Project duration29 July 2016 - 20 September 2018
Proroga20 settembre 2019
Research TeamSALITO Gelsomina (Project Coordinator)
MUSIO Antonio (Researcher)
ORREI Chiara Maria Annunziata (Researcher)
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