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DANNI PUNITIVI E ORDINE PUBBLICO
In ragione dello stato dell’arte, il progetto di ricerca vuol esaminare in che maniera e soprattutto se la previsione dei c.d. danni punitivi sia compatibile o no con l’ordine pubblico interno. Come è noto, le decisioni giudiziarie in materia civile, rese ad esempio in uno Stato dell’Unione europea sono in grado di spiegare i loro effetti negli altri Stati membri ai sensi del Capo III del Reg. CE n. 44/2001. La procedura da seguire per ottenere la dichiarazione di esecutività (c.d. exequatur) del provvedimento straniero è contemplata agli artt. 38 ss. dello stesso e può essere arginata soltanto qualora il giudice riscontri la sussistenza di uno o più tra i motivi previsti negli artt. 34-35 del Regolamento medesimo. In particolare, l’art. 34 reg. CE cit. segnatamente dispone che le decisioni non sono eseguibili: ‘‘1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto’’. In particolare si evidenzia come la Corte dilegittimità nel 2015 abbia asserito che le astreintes previste in altri sistemi ordinamenti anche vicini al nostro sono dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per propiziare l’adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, e non sono incompatibili con l’ordine pubblico italiano. Occorre allora preliminarmente aver ben presente cosa si intende per ordine pubblico. Chiarito questo, se nell'Unione europea si rinviene una regola estremamente rispettosa di tale assunto, a fortiori a fronte di una decisione extraeuropea si avverte l'esigenza di un'attenta valutazione del rispetto dell'‘‘ordine pubblico’’. Ne consegue che, in ragione di una recente questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite per via di un caso eclatante di previsione di danni punitivi cui dare esecuzione in Italia e sul quale il progetto avrà modo di confrontarsi, s'intende prospettare una possibile soluzione ermeneuticaconforme ai principi e valori del sistema ordinamentale vigente. La ricerca si propone così di riuscire a dimostrare come non sia superabile il confine dell’ordine pubblico interno se non vi è adeguata rispondenza tra questo e la misura disposta in altro Stato ove vigono principi e valori diversi: ciò trova conferma anche nel Trattato di Lisbona alla luce del quale non si giustifica il sacrificio del profilo indennitario di un Paese, costituito dall’insieme dei suoi valori, delle sue tradizioni e della sua cultura, a fronte di esigenze (come perseguire una sanzione punitiva), che non trovano alcuna rispondenza nel sistema ordinamentale interno. In questa ottica si intende avallare un risarcimento esemplare allorquando questi si giustifica se ad essere leso è un valore supremo (i.e.: la dignità di una persona). In tal caso i c.d. danni punitivi, ovverosia la previsione di sanzioni esemplari, che sembrerebbero non rientrare nelle tradizionali funzioni della responsabilità civile, si rivelerebbero quali omologhi strumenti aventi funzione deterrente e sanzionatoria ammissibili perché meritevoli.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | MALOMO Anna | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 920,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Research Team | MALOMO Anna (Project Coordinator) BORSI CARLOTTA (Researcher) FEDERICO Andrea (Researcher) IMBRENDA Mariassunta (Researcher) LAZZARELLI Federica (Researcher) |