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PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO

L’attività del medico ha come scopo principale quello di assicurare il benessere fisico e psicofisico del paziente ed è, per sua stessa natura, diretta ad incidere sulla sua integrità. La forte invasività che un atto di questo tipo può avere, ha posto quindi un problema in ordine all’individuazione del fondamento giuridico che legittimi l’intervento medico nella sfera personale di un soggetto. Volendo procedere per gradi, è utile dare prima di tutto uno sguardo alla Carta Costituzionale e chiarire concetti, tanto fondamentali quanto astratti, quali l’inviolabilità della libertà personale e il diritto alla salute. L’art. 32 della Costituzione italiana riconosce la tutela della salute come un diritto fondamentale dell’individuo . Nel suo secondo comma sancisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge, la quale non deve in ogni caso superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana all’art. 5 c.c. Parte della dottrina riconduce l’attività del medico nell’ambito della scriminante del consenso dell’ avente diritto (art. 50 c.p.). Il consenso del paziente è quindi elemento legittimante l’intervento medico, che, altrimenti, configurerebbe inevitabilmente una lesione dell’integrità fisica del soggetto . L’art. 5 del codice civile italiano, tutelando l’integrità fisica, vieta atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della stessa o che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume . Di certo però, non è possibile equiparare l’atto medico ad un attacco alla salute dell’individuo, scriminato dal consenso del paziente . E’ tale consenso infatti che permette al paziente di esercitare il proprio diritto alla salute. In merito, infatti la Corte di Cassazione ha affermato che “sarebbe riduttivo fondare la legittimazione dell’attività medica sul consenso dell’avente diritto, che incontrerebbe sempre l’ostacolo di cui l’art.5 c.c., risultando la stessa di per sé legittima a i fini della tutela del bene, il diritto alla salute, cui il medico è abilitato dallo Stato”. Non può essere inteso quindi in senso assoluto e generale il divieto di porre in essere atti dispositivi con il proprio corpo (art. 5 c.c.), in quanto la Carta Costituzionale tutela la salute come un bene primario, sia per il singolo individuo che per la società intera (art. 2 Cost.). Per poter raggiungere o mantenere questo benessere psico-fisico può essere necessario sottoporsi a un intervento medico che un soggetto, con una sua valutazione, in quanto titolare di tale diritto alla salute, ha ritenuto indispensabile e ha espressamente accettato. La indisponibilità quindi viene riconosciuta come principio generale ma, come ogni regola, ha le sue eccezioni e ne è ammessa la disponibilità solo e in quanto essa sia funzionalmente rivolta alla tutela di quel diritto di rango primario così rilevante da vietarnenegli altri casi la stessa disponibilità da parte del suo titolare. Dall’autolegittimazione dell’attività medica, anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c., non può, tuttavia, farsi discendere il diritto del medico ad intervenire a prescindere o addirittura contro il consenso del paziente; ciò in quanto la necessità del consenso, immune da vizi (errore, violenza o dolo), deriva dall’art. 13 della Costituzione, ove si afferma l’inviolabilità della libertà personale, nella quale deve farsi rientrare anche la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica . Il progetto intende partire dalle premesse date dal sistema normativo nel suo complesso - fonti interne, comunitarie ed internazionali - per affrontare la copiosa giurisprudenza e l'ineliminabile apporto della dottrina, al fine di tracciare un quadro nel quale si collochino i nuovi interventi del legislatore - sebbene non ancora completi - tesi a realizzare una tutela sia del paziente, sia del medico.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.346,00 euro
Project duration29 July 2016 - 20 September 2018
Research TeamIVONE Vitulia (Project Coordinator)
AVERSANO Gabriele (Researcher)
DE CRESCENZO Matteo (Researcher)
FALCONE Chiara (Researcher)
MIRAGLIA Caterina (Researcher)
NEGRI Stefania (Researcher)
ZULIANI Marco (Researcher)
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