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LE MODALITÀ DELLA VENDITA FORZATA MOBILIARE, ALLA LUCE DELLE ULTIME RIFORME DEL PROCESSO ESECUTIVO.
Nel contesto normativo innanzi descritto, il progetto di studio e ricerca si propone di approfondire la disciplina delle vendite nell’ambito dell’espropriazione mobiliare, alla luce dell'ultima novella processuale. Il nuovo art. 532 c.p.c. (“Vendita a mezzo commissionario”) è la norma che, a parere di tanti, è destinata ad incidere più delle altre sulle dinamiche processuali in materia di espropriazione.La novella non ha modificato la procedura di nomina del commissionario, né la fissazione del prezzo minimo da riconoscere al bene pignorato. L’art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. n. 59/2016, infatti, stabilisce quanto segue: “all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540- bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.». Il cambiamento, rispetto al previgente art. 532 c.p.c., è radicale, incidendo profondamente sulla tempistica a cui il giudice dell'esecuzione, e la procedura in sé, dovrà sottostare. In precedenza, infatti, il giudice dell'esecuzione nel provvedimento aveva l'obbligo di indicare, quale numero complessivo degli esperimenti di vendita, un numero che non fosse inferiore a tre, ed ancora, il termine finale, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita era tenuto a restituire gli atti in cancelleria, non doveva essere inferiore a sei mesi e superiore a un anno. L'attuale formulazione dell'art. 532 c.p.c., invece, introduce tempi molto più ristretti a cui dovrà fare riferimento il giudice dell'esecuzione, il quale nel provvedimento più volte richiamato, dovrà, come detto, fissare il numero dei tentativi di vendita nelle misura massima di tre, e il termine finale, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita è tenuto alla restituzione degli atti in cancelleria, non superiore a sei mesi. Oltre che nelle modalità appena indicate, ovvero incapacità di vendere i beni oggetto di pignoramento nei sei mesi prospettati dalla nuova riforma, il giudice, se non sono state depositate istanze a norma dell'art. 540-bis c.p.c. (Integrazione del pignoramento), dovrà ugualmente disporre la conclusione della procedura di vendita ex art. 532 c.p.c. nella eventualità in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (Infruttuosità dell'espropriazione forzata), il quale afferma che “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. Le modifiche apportate all'art. 532 c.p.c., confermano ancora una volta la dichiarata e manifesta volontà del legislatore di snellire quanto più possibile la procedura esecutiva, e nella fattispecie, tale obiettivo sembrerebbe, quanto meno in teoria, raggiunto, alla luce della tempistica imposta, alquanto ristretta, circa la durata della procedura, nonché del numero legato agli esperimenti di vendita, comunque limitati, che ci si augura determineranno d'ora innanzi il venir meno di estenuanti procedure, per nulla gratificanti. Lo studio partirà dall'esame della nuova disciplina e dal raffronto tra questa e quella previgente, con l’obiettivo di monitorare le diverse fattispecie processuali che si andranno a verificare, rapportandole alla nuova realtà normativa.
Department | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Principal Investigator | MANCUSO Carlo | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 720,00 euro | |
Project duration | 29 July 2016 - 20 September 2018 | |
Proroga | 20 settembre 2019 | |
Research Team | MANCUSO Carlo (Project Coordinator) CONFORTI Stefano (Researcher) DE SANTIS Francesco (Researcher) GRIECO Giuliano (Researcher) IANNICELLI Luigi (Researcher) SICA Licia (Researcher) |