Progetti

Gabriele AVERSANO Progetti

IL BENE CULTURALE IMMATERIALE NELLA LEGISLAZIONE INTERNA E INTERNAZIONALE

Il progetto di ricerca prenderà le mosse dalla constatazione che il codice dei beni culturali emanato con il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 pur ispirandosi alle definizioni ricavabili dalla pregressa legislazione, e in particolare alla definizione di bene culturale data dal T.U. del 1998, potremmo dire che rispetto alla più aperta e recente normativa opera una decelerata, attenendosi ad un’accezione di bene culturale dalla quale è decisamente escluso il fattore metagiuridico e antropologico. Il Codice in pratica opera la scelta di adeguarsi all’impostazione tradizionale che si fonda sulla materialità del bene culturale. Nonostante le positive aperture realizzate nel 1998 con l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, il riconoscimento di ciò che è culturale si fonda decisamente sulla tangibilità della cosa.Tutto il regime codicistico presuppone che il bene culturale debba essere una cosa, non potendosi configurare nessuno strumento di tutela ivi previsto come applicabile a qualcosa di non materiale. E’ così per gli interventi autorizzatori (ad esempio per la rimozione o la demolizione di beni culturali) di cui agli articoli 21 e ss.; alle disposizioni relative alla conservazione di cui agli articoli 29 e ss. (all’art. 29. p.e. è prescritto che ‘la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro’); alle alienazioni, nonché ipoteche e permute (si pensi alla denuncia di trasferimento di cui all’59, ove si legge che ‘Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero’) e così via.Punto fermo dell’impostazione del codice è dunque l’individuazione del bene culturale attraverso un provvedimento amministrativo che ha per oggetto una res che può essere toccata. Tanto è vero che il disposto del comma 2 dell’articolo 2 dove si dà la definizione di bene culturale si riferisce esclusivamente alle ‘cose immobili e mobili’ che presentino interesse sia pure latamente culturale. Analogamente l’articolo 10 si riferisce sempre a cose, a serie di oggetti, a raccolte di materialità. Né la situazione è modificata dopo la parziale riscrittura di alcuni articoli del codice dei beni culturali intervenuta nell’anno 2008, ad opera dei decreti legislativi nn. 62 e 63 del 2008. Anzi, ne esce vieppiù confermata la necessità che i beni culturali siano contrassegnati da materialità. A seguito di queste modifiche infatti è stato introdotto, tra l’altro, nel Codice Urbani il sopra citato art. 7bis che, come detto, ribadisce la necessaria materialità del bene culturale.Eppure la Convenzione del 2003 aveva aperto alle tradizioni, ai saperi ed ai mestieri oralmente trasmessi; e invece dopo la riforma della normativa codicistica di settore, il requisito della materialità torna ad essere ineludibile.Orbene, sulla base della normativa interna e internazionale, con l'ausilio della dottrina di settore e della eventuale giurisprudenza, la presente ricerca intende condurre uno studio per appurare se possa ritenersi che il legislatore italiano abbia disatteso le prescrizioni della Convenzione, che pure ha ratificato, o abbia invece compiuto una scelta ammissibile in nome della (legittima) preoccupazione di lasciar passare per testimonianze di civiltà manifestazioni di scarso valore e, per troppo voler tutelare, di riuscire in poco (c.d. pan culturalismo).

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo802,00 euro
Periodo11 Dicembre 2013 - 11 Dicembre 2015
Gruppo di RicercaFALCONE Chiara (Coordinatore Progetto)
AVERSANO Gabriele (Ricercatore)
DE CRESCENZO Matteo (Ricercatore)
IVONE Vitulia (Ricercatore)
MENICUCCI Mauro (Ricercatore)
PECORARO Clemente (Ricercatore)
PRINCIPE Angelina (Ricercatore)
VECCHIONE Antonio (Ricercatore)
VITALE CLAUDIO (Ricercatore)