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Sergio PERONGINI Projects

L'INVALIDITÀ E L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La ricerca ha ad oggetto i tre vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere – che però in realtà rappresentano più una categoria entro cui possono rientrare vari casi e fattispecie riconducibili ad ognuno di essi. In particolare, la violazione di legge e l’eccesso di potere sono comprensivi di varie e numerose fattispecie riconducibili a tutti i casi di mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle regole poste dall’ordinamento in relazione allo svolgimento dell’attività amministrativa (procedimento) e all’adozione del provvedimento. L’attività amministrativa è sottoposta alla legge che ne disciplina la competenza, i presupposti, le forme, il procedimento, gli effetti, le finalità dell’azione. Qualsiasi deviazione da tali norme o principi determina l’illegittimità dell’azione amministrativa. L’annullabilità è dunque la situazione tipica nel diritto amministrativo, anche se, come si vedrà, esistono anche i provvedimenti nulli. Il regime delle invalidità comprende l’annullabilità per i vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere – e per i vizi di merito, e la nullità – secondo il disposto dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990.Occorrerà tener conto che non sempre la difformità dal paradigma normativo dà luogo ad invalidità del provvedimento. Infatti, l’invalidità è concepibile non come una conseguenza “naturale”, necessitata, della violazione delle norme, bensì come una conseguenza disposta dall’ordinamento a tutela di determinati interessi: l’invalidità si giustifica unicamente se esiste un effettivo collegamento tra la violazione delle norme e la lesione degli interessi, nel senso che la lesione non esisterebbe in mancanza di tale violazione. Ed invero, ad esempio, nel caso in cui l’anormalità del provvedimento amministrativo non sia così grave da condurre all’invalidità provvedimentale, si ha solamente irregolarità. In tal caso la violazione delle regole non comporta conseguenze sulla validità del provvedimento e, quindi, sulla capacità del provvedimento di produrre gli effetti che gli sono propri, dando luogo, semmai, a sanzioni di carattere disciplinare a carico del funzionario che abbia posto in essere l’atto irregolare.

DepartmentDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost1.993,00 euro
Project duration20 November 2017 - 20 November 2020
Proroga20 febbraio 2021
Research TeamPERONGINI Sergio (Project Coordinator)
MARENGHI Enzo Maria (Researcher)